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Il regolamento europeo per le etichette alimentari

Nel novembre del 2011, l’Unione Europea (UE) ha emanato un nuovo regolamento relativo alle informazioni sulle etichette alimentari, che entrerà in vigore a partire dal 14 dicembre 2014: il Reg. (UE) 1169/2011.

Tale regolamento mira ad uniformare le informazioni presenti sulle etichette in 27 nazioni europee, anche per i consumatori che acquistano alimenti preconfezionati online, stabilendo dei criteri di leggibilità. Ha inoltre lo scopo di garantire che i consumatori effettuino decisioni di acquisto informate sulla base di dati come, ad esempio, la tabella nutrizionale, gli ingredienti, gli eventuali allergeni e le istruzioni per l’uso.

Gli standard, i servizi e le soluzioni GS1 possono aiutare le aziende a rispondere ai requisiti del regolamento relativamente alle comunicazioni dei dati prodotto necessari per la vendita online e per ottenere una buona qualità dei dati diffusi. Sul sito GS1 Italy | Indicod-Ecr tutti i documenti e i servizi in supporto alle aziende per applicare al meglio il regolamente

Nel Novembre 2013, GS1 Italy | Indicod-Ecr ha organizzato un workshop a Milano per illustrare i contenuti del regolamento, e la risposta delle aziende, delle associazioni di categoria e di GS1. Gli atti di quel convegno sono disponibili nell’archivio eventi.

Il 24 Giugno 2014 a Bologna si è tenuta una nuova edizione del workshop sul tema Reg. 1169/2011 seguita da un workshop di approfondimento (ore 14.30/16.00) su Immagino, la soluzione di sistema per condividere immagini e informazioni di prodotto e che consente di adempiere alle norme comunitarie sulle etichette alimentari - Reg. UE 1169.

A breve saranno disponibili gli atti del convegno.

Le informazioni obbligatorie

I seguenti dati di prodotto devono essere visibili sull’etichetta degli alimenti pre-confezionati:

  1. Il nome dell’alimento;
  2. la lista dei suoi ingredienti;
  3. qualunque ingrediente o componente che causi allergie o intolleranze e che viene utilizzato nella produzione o nella preparazione di un alimento ed è ancora presente nel prodotto finale, anche se in una forma modificata (Una lista di allergeni che devono essere dichiarati è fornita in una appendice al regolamento)*;
  4. la quantità di un determinato ingrediente o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. la data di durata minima o la data termine di utilizzo;
  7. qualunque condizione particolare di conservazione e/o utilizzo;
  8. il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale alimentare sotto il cui nome l’alimento viene commercializzato (o il nome dell’importatore se l’operatore professionale alimentare risiede al di fuori della UE);
  9. il luogo di origine o provenienza quando richiesto come previsto dall’articolo 26;
  10. istruzioni per l’uso qualora fosse difficile fare un uso appropriato dell’alimento senza tali indicazioni;
  11. relativamente alle bevande contenenti più del 1,2% di alcool per volume, il reale grado alcolico per volume;
  12. una dichiarazione nutrizionale.

*Gli allergeni oltre a come descritti al punto (c) dovranno essere comunicati ai consumatori quando sono presenti in alimenti che non sono preconfezionati ma sono venduti comunque al dettaglio o attraverso somministrazione (p. es. bar o ristoranti).