La conformità al regolamento UE sulla deforestazione con gli standard GS1
Scopri come attuare il regolamento EUDR (UE) 2023/1115 sulla deforestazione con gli standard GS1.
A partire dal 30 dicembre 2026, le aziende che operano nel mercato dell'Unione europea dovranno garantire e dimostrare che i loro prodotti immessi sul mercato dell’Unione e le materie prime utilizzate non provengano da aree recentemente deforestate o che non hanno contribuito al degrado forestale.
Gli standard e le soluzioni GS1 offrono un supporto efficace per affrontare queste nuove sfide e assicurare la conformità alla normativa.
Il regolamento UE sulla deforestazione (EUDR): obiettivi e scadenze
Il Regolamento (UE) 2023/1115, adottato nell'ambito del Green Deal, mira a garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'Unione europea non siano collegati alla deforestazione o al degrado forestale.
Le aziende saranno tenute a raccogliere e comunicare dati su prodotti e materie prime responsabili della deforestazione globale.
Gli operatori (operators) dovranno presentare delle dichiarazioni di dovuta diligenza che dimostrino che i loro prodotti provengono da terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Queste dichiarazioni dovranno essere inserite in un database centralizzato comunitario (TRACES) a partire dal 30 dicembre 2026 per le grandi aziende e dal 30 giugno 2027 per le piccole e micro imprese.
Il 23 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento 2025/2650, che ha introdotto numerose semplificazioni agli obblighi per le aziende, modificando significativamente l’impostazione normativa iniziale.
Quali sono i prodotti e gli attori interessati dal regolamento UE sulla deforestazione
Il regolamento EUDR interessa le aziende che importano, immettono sul mercato europeo o esportano una o più delle seguenti materie prime:
Legno
Cacao
Gomma
Carne bovina
Palma da olio
Caffè
Soia
I prodotti interessati dall'EUDR, in quanto contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime elencate sopra, sono elencati all’Allegato I del regolamento.
Il regolamento sulla deforestazione distingue gli attori della supply chain in tre categorie, ciascuna con obblighi specifici:
- Operatori a monte (operators): società che importano nell’Unione europea o producono direttamente in Unione europea prodotti a cui si applica il regolamento.
- Operatore a valle (downstream operators): società che esportano al di fuori dell’Unione europea o trasformano e, in seguito, vendono prodotti interessati dall’EUDR.
- Commercianti (traders): rivendono prodotti interessati all’interno dell’Unione europea.
Obblighi e scambio delle informazioni
In base al Regolamento (UE) 2023/1115, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650, e ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea attraverso FAQ, Guidance e Infographics, gli obblighi previsti dall'EUDR variano in funzione del ruolo ricoperto dall'attore nella filiera.
Per quanto riguarda gli obblighi e lo scambio di informazioni:
- Operatori (operators): sono responsabili dello svolgimento della dovuta diligenza (due diligence) prima di immettere per la prima volta sul mercato dell'Unione i prodotti interessati o di esportarli. Devono predisporre e presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) secondo quanto previsto dal Regolamento.
- Operatori a valle e commercianti (downstream operators/traders): tutti gli operatori a valle e i commercianti devono raccogliere e conservare, per cinque anni, le informazioni identificative dei propri fornitori e clienti: nome, denominazione o marchio registrato, indirizzo postale, indirizzo e-mail e, se disponibile, sito web.
- Primi operatori a valle e commercianti (first downstream operators/traders): solo quando il proprio fornitore è un operator, gli operatori a valle e i commercianti, sia PMI sia non-PMI, devono ricevere e conservare il DDS Reference Number, se il fornitore è un operatore non PMI, oppure il DDS Declaration Identifier, se il fornitore è un operatore PMI.
Consulta i materiali dell’Unione europea su EUDR
Regolamento (UE) 2025/2650 che modifica il Regolamento EUDR
FAQ della Commissione europea, maggio 2026
Documento di Orientamento (Guidance), maggio 2026
Preparati al regolamento europeo sulla deforestazione con gli standard GS1
Scarica e utilizza i materiali GS1 Italy:
La guida prodotti EUDR
Questa guida supporta l’operatore e il commerciante nel determinare se un prodotto è interessato o meno dal regolamento EUDR a partire dal suo codice doganale. Versione aggiornata a gennaio 2026.
ScaricaIl questionario di prontezza EUDR
Il questionario di prontezza GS1 era stato sviluppato per fornire un approccio standardizzato alla raccolta dati preventiva in base all’impostazione del Regolamento 2023/1115. La nuova impostazione definita con le modifiche del Regolamento 2025/2650 e con gli aggiornamenti di soft law (FAQ, Guidance, etc.) ridimensiona significativamente l’esigenza di analisi e mappatura preventiva dei fornitori.
Gli standard GS1 per l’EUDR
Gli standard GS1 forniscono alle aziende gli strumenti necessari per gestire in modo efficiente i nuovi requisiti previsti dal regolamento UE sulla deforestazione.
Trasparenza e tracciabilità
Gli standard GS1 garantiscono la possibilità di tracciare e riportare in modo sicuro le informazioni sui prodotti.
Scambiare dati di qualità
Gli standard GS1 permettono di raccogliere, condividere e verificare i dati richiesti dal regolamento EUDR ai diversi attori coinvolti.
Compliance alla normativa europea
Gli standard GS1 ti aiutano a rispondere ai requisiti del regolamento EUDR.
Il regolamento EUDR richiede la condivisione di informazioni tra i diversi attori della filiera, dal produttore o importatore della materia prima fino al distributore finale.
Gli standard GS1 offrono un supporto concreto, grazie a un linguaggio interoperabile che collega in modo efficace tutti i nodi della catena. Grazie anche ad alcuni aggiornamenti recenti, gli standard GS1 possono essere utilizzati in più fasi dei processi previsti dall’EUDR, ad esempio per:
- Identificare in modo univoco materie prime, prodotti, luoghi. Un sistema di identificazione coerente lungo tutta la filiera riduce errori e disallineamenti.
- Condividere i dati richiesti tra gli attori coinvolti.
Con gli standard GS1, le informazioni anagrafiche, transazionali e di visibilità possono essere adattate ai diversi livelli di dettaglio (referenza, lotto, seriale), facilitando la collaborazione tra gli attori coinvolti.
- GS1 GTIN (Global Trade Item Number) e GS1 SGTIN (Serialised Global Trade Item Number), per identificare univocamente i prodotti.
- GS1 SSCC (Serial Shipping Container Code) per identificare le unità logistiche assemblate per il trasporto delle merci.
- GS1 GLN (Global Location Number), per identificare sedi legali e operative.
Per saperne di più sugli standard GS1 per l’EUDR
Standard GS1 per l'EUDR
Tool Demo EUDR
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Tommaso Alabardi
Public policy manager GS1 Italy
Micol Vialetto
Senior standard specialist GS1 Italy