Lo Statuto

ART. 1

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione di categoria senza scopo di lucro, avente la denominazione GS1 ITALY.

ART. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto stabilito al successivo articolo 10.

ART. 4 - Scopo dell'Associazione

L’Associazione intende promuovere il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle Imprese produttrici e delle Imprese distributrici di beni di consumo, nei loro reciproci rapporti e nelle loro relazioni con gli altri partner nelle filiere di riferimento, al fine di soddisfare al meglio le attese del consumatore.

L’Associazione intende quindi porsi quale punto di riferimento istituzionale di tutto il “Sistema Produttore/Distributore/Consumatore” per lo sviluppo di tecniche, soluzioni operative, standard e strumenti atti ad ottimizzare l’efficienza dei processi relativi al Sistema stesso, sia all’interno delle Imprese Associate, sia nell’interfacciamento strategico ed operativo fra di esse e nei loro rapporti con il Consumatore finale.

L’Associazione intrattiene relazioni con tutti gli Enti e le Istituzioni Pubbliche con la finalità di tutelare e di rappresentare il Sistema dei suoi Associati con riferimento alle suddette aree di sviluppo e di intervento.
Nell'ambito di queste finalità GS1 ITALY è l'organismo paritetico tra Imprese di produzione ed Imprese di distribuzione che rappresenta in Italia:

  • GS1 e quindi si propone di perseguire, anche nei confronti degli operatori di altri settori di attività, la diffusione degli strumenti di raccordo tecnico tra industria e distribuzione secondo le specifiche elaborate a livello internazionale da GS1;
  • il Sistema ECR (Efficient Consumer Response) e quindi si propone lo studio, la diffusione e l’applicazione di tecniche, strumenti e modalità di interfacciamento strategico ed operativo fra industria e distribuzione e fra questi soggetti ed il consumatore finale.

L’Associazione può inoltre promuovere tutte le iniziative ritenute utili od opportune per gli interessi dei propri Associati e del Consumatore che siano approvate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - Membri dell'Associazione

Possono far parte dell’Associazione, con le modalità indicate qui di seguito, le Imprese od i Gruppi di Imprese di produzione e di distribuzione di beni di consumo che operano in Italia, in qualunque forma costituite.

Imprese di produzione
Le Imprese di produzione di beni di consumo che operano in Italia partecipano a GS1 ITALY per il tramite dell’Associazione tra loro costituita denominata IBC - Industria dei Beni di Consumo, in via breve IBC, con sede in Milano.
La partecipazione ad IBC garantisce alle Imprese ad essa associate di poter usufruire dei servizi di GS1 ITALY, in particolare per la codifica GS1 dei loro prodotti.

Imprese di distribuzione
Le Imprese od i Gruppi di Imprese di distribuzione di beni di consumo che operano in Italia partecipano a GS1 ITALY per il tramite dell’Associazione tra loro costituita denominata ADM - Associazione Distribuzione Moderna, in via breve ADM, con sede in Milano.
La partecipazione ad ADM garantisce alle Imprese ad essa associate di poter usufruire dei servizi di GS1 ITALY, in particolare per la codifica GS1 dei loro prodotti. 

IBC ed ADM hanno per espressa disposizione statutaria il compito e l’obiettivo di promuovere la più ampia diffusione del sistema di codifica GS1 e, a tal fine, intendono consentire e favorire senza restrizioni la più ampia partecipazione a GS1 ITALY, per il loro tramite, delle Imprese o dei Gruppi di Imprese di produzione e di distribuzione che operano in Italia.

Ogni altro soggetto, che non intende o non può associarsi ad IBC o ADM per carenza dei requisiti soggettivi, interessato agli strumenti di raccordo tecnico secondo le specifiche elaborate a livello internazionale da GS1 e/o interessato al Sistema ECR, può accedere a tali strumenti secondo specifiche modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

IBC ed ADM devono accettare e rispettare le disposizioni e gli obblighi previsti nel presente Statuto, ivi compreso l’impegno al versamento della quota associativa e dei contributi annui indicati al successivo articolo 8.
Anche gli Associati di IBC e di ADM sono tenuti al rispetto degli obblighi contenuti nel presente Statuto, in quanto tali obblighi siano ad essi applicabili.

ART. 6 - Obblighi degli Associati

IBC ed ADM, nonché i loro Associati, si obbligano:

a) all'osservanza dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dai competenti Organi di GS1 ITALY;

b) a far applicare dai loro Associati le specifiche tecniche previste dal Sistema Internazionale GS1 e le sue implementazioni a livello nazionale;

c) a sottoporre al giudizio arbitrale ogni questione relativa all'interpretazione od all'applicazione delle suddette norme, secondo le modalità previste al successivo articolo 23;

d) a promuovere tra i loro Associati l’applicazione delle raccomandazioni sviluppate nell’ambito dei progetti ECR, in quanto tali imprese possano partecipare e siano coinvolte ed interessate a tali iniziative;

e) a corrispondere le quote associative ed i contributi previsti al successivo articolo 8;

f) ad astenersi da qualsiasi comportamento od iniziativa che sia in contrasto con le attività e gli scopi di GS1 ITALY;

g) a comunicare ogni mutamento della propria attività, forma, denominazione o ragione sociale, nonché delle altre informazioni originarie.

ART. 7 - Durata e perdita della qualifica di Associato

IBC ed ADM permangono nella qualità di Associati per tutta la durata dell'Associazione. 
GS1 ITALY può assumere decisioni di esclusione e di espulsione nei confronti degli Associati di IBC e degli Associati Ordinari di ADM, qualora queste ultime non vi abbiano già provveduto, come segue:

a) Esclusione
L'esclusione dell'Associato di IBC e degli Associati Ordinari di ADM  è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di cessazione o mutamento dell'attività esercitata che renda incompatibile la partecipazione all'Associazione ed in caso di fallimento.

b) Espulsione
L'espulsione dell’Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti al momento dell’adesione, ivi compreso il mancato pagamento del contributo.

Contro il provvedimento di esclusione o di espulsione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua comunicazione. 
La decisione sul ricorso è affidata al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 23 ed è inappellabile.

ART. 8 - Quota associativa, contributi annuali e contributi speciali

La quota associativa ed il contributo annuale vengono determinati con le seguenti modalità:

a) Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un preventivo per l’anno successivo, indicando l'ammontare complessivo delle spese che presume di dover sostenere e correlativamente delle entrate che si ritengono necessarie.

Su tale base, l'Assemblea determina l'ammontare complessivo delle quote e dei contributi da richiedere agli Associati.
L’importo complessivo delle quote associative viene ripartito in misura paritaria tra IBC e ADM.
Come indicato al successivo articolo 10, il diritto di voto in assemblea è attribuito in base all’ammontare delle quote associative versate.
Il contributo associativo annuale è determinato a carico di IBC e di ADM, a parità di condizioni, in base al numero dei loro Associati suddivisi per fasce omogenee create utilizzando i parametri più significativi, quali il numero di dipendenti, il fatturato, i servizi di codifica richiesti a GS1 ITALY e/o altri.
I contributi speciali possono essere richiesti anche in via anticipata dal Consiglio Direttivo in relazione agli specifici progetti od iniziative ECR alle quali non sia interessata la totalità delle Imprese Associate ad IBC e ad ADM; l’ammontare di tali contributi deve essere comunque approvato, con ratifica anche a posteriori, dall’Assemblea.
Le quote ed i contributi non sono rimborsabili, né trasmissibili, né rivalutabili.

b) Al termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, in relazione al quale vengono fissati in via definitiva l'ammontare delle quote e dei contributi da richiedere a conguaglio agli Associati.

Le eventuali eccedenze rispetto alle quote ed ai contributi già riscossi vengono riportate a nuovo.
Il versamento delle quote e dei contributi deve essere eseguito dagli Associati entro sessanta giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine, l'Associazione addebita con relativa nota una penale per recupero delle supplementari spese amministrative la cui entità è stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre procedere al recupero dei suoi crediti in via giudiziale.
Nell’importo delle quote e dei contributi è compreso il costo per l’abbonamento annuale, anche a favore degli Associati di IBC ed ADM, del periodico di informazione (house organ) realizzato da GS1 ITALY.

ART. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. i Vicepresidenti
  5. il Comitato di Presidenza
  6. il Comitato Tecnico
  7. il Revisore dei Conti

ART. 10 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli Associati IBC ed ADM, purché siano in regola con il versamento delle quote e dei contributi, in persona dei legali rappresentanti o delle persone appositamente delegate.

Il numero di voti è proporzionale alle quote associative di cui all'articolo 8, in ragione di 1 voto per ogni 1.000 Euro.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro il mese di luglio.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario ed opportuno.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

a) esame ed approvazione del preventivo e del consuntivo di cui all'articolo 8;

b) determinazione dell’ammontare complessi-vo delle quote associative annuali da ripartire in misura paritaria tra IBC ed ADM, nonché del contributo annuale, dei contributi speciali, tenuto conto delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo;

c) nomina dei Membri del Consiglio Direttivo, in numero paritario tra i rappresentanti designati da IBC e quelli designati da ADM;

d) nomina del Revisore dei Conti;

e) esame ed approvazione del programma annuale di massima delle attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

a) scioglimento dell'Associazione;

b) modifiche dello Statuto;

c) altri argomenti, diversi da quelli di competenza dell'Assemblea ordinaria, che venissero sottoposti da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, da inviarsi agli Associati ed ai componenti il Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la seconda convocazione.

L’Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, anche esclusivamente, in forma di collegamento audiovideo tra luoghi  diversi, purché di questa circostanza sia data informazione nell'avviso di convocazione, con l'indicazione dei luoghi collegati, e purché (i) sia consentito al Presidente di controllare la presenza, l’identità e la volontà dei soci e l'espressione di voto; nonché (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; nonché (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L'assemblea tenuta in forma di video conferenza si intende riunita nel luogo ove è presente il Presidente.

Salvo quanto previsto ai punti a) e b) dell’ultimo comma del precedente articolo 10, le decisioni degli Associati possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, manifestato anche via e-mail.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il rispetto dei quorum di cui al presente articolo. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine stabilito.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione necessaria al raggiungimento del quorum deliberativo, pervenuta nel termine prescelto.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Associati.

Per la validità dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è necessaria in prima convocazione la presenza di entrambi gli Associati IBC ed ADM, purché siano in regola con il versamento della quota e del contributo associativo; in caso contrario è validamente costituita con la presenza dell’Associato che risulta in regola con il suddetto versamento.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita anche qualora risulti presente un solo Associato.
Per la validità delle deliberazioni, in sede ordinaria e straordinaria, occorre l’unanimità dei voti degli Associati presenti.

ART. 12 - Assemblea pubblica programmatica

Il Consiglio Direttivo può decidere di convocare l’Assemblea in forma pubblica con invito a partecipare rivolto anche, in particolare, agli Associati di IBC e di ADM.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di 30 membri eletti dall'Assemblea, designati in misura paritaria dai Consigli Direttivi di IBC e di ADM.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

La durata della carica s'intende per il periodo intercorrente tra l'Assemblea Ordinaria Annuale che provvede alle nomine e l'Assemblea Ordinaria Annuale del terzo anno successivo.

Qualora nel corso del triennio venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno alla loro sostituzione, nel rispetto del principio di rappresentanza indicato al primo paragrafo del presente articolo.
I nuovi Membri resteranno in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Ogni Consigliere, pur essendo la carica conferita ad personam, è nominato con espresso riferimento ad una impresa associata ad IBC o ad ADM conseguentemente la cessazione della sua collaborazione con tale impresa, nonché la cessazione del rapporto associativo di tale impresa con IBC o con ADM comporta l’automatica decadenza dalla carica.

ART. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione:

a) elegge il Presidente, alternativamente di triennio in triennio tra i Consiglieri designati da IBC e quelli designati da ADM;

b) elegge i Vicepresidenti;

c) nomina i componenti del Comitato di Presidenza e degli Steering Groups, determinandone composizione e modalità di funzionamento;

d) nomina i componenti del Comitato Tecnico;

e) elabora e sottopone all'Assemblea Ordinaria Annuale il programma di massima delle attività dell'Associazione;

f) attua il programma approvato dall'Assemblea, provvedendo a tutte le iniziative necessarie ed opportune;

g) predispone il preventivo ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla propria proposta in merito all’ammontare delle quote e dei contributi annuali;

h) svolge tutte le attività necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Come indicato nel precedente articolo 6, il Consiglio Direttivo può assumere decisioni vincolanti nei confronti di IBC ed ADM e dei loro Associati, ivi compresi provvedimenti di esclusione e di espulsione, in casi di particolare gravità e dandone adeguata motivazione.

ART. 15 - Convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione da parte del Presidente, effettuata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica, inviata almeno cinque giorni prima della data fissata, presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi indicati di volta in volta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Membri in carica ed il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti la proposta in esame si ha per respinta.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno le decisioni del Consiglio Direttivo potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso scritto - anche via e-mail - a condizione che dai documenti risulti con chiarezza l'argomento dell'oggetto della decisione e il consenso alla stessa (applicandosi mutatis mutandis quanto previsto al precedente Articolo 11).

ART. 16 - Il Presidente

Il Presidente, alternativamente nominato di triennio in triennio tra i Consiglieri designati da IBC e quelli designati da ADM, oltre alla legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma per tutti gli atti dell’Associazione, ivi compresa la firma sui conti correnti bancari, nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con facoltà di rilasciare deleghe e procure. Ha inoltre il potere di proporre denunce, querele, istanze, opposizioni, ricorsi in nome e per conto e nell’interesse dell’Associazione dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria penale, civile ed amministrativa comprese le giurisdizioni superiori, nonché nominare difensori e procuratori alle liti nei procedimenti suddetti.
Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e svolge tutti i compiti previsti dal presente Statuto.

ART. 17 - I Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri tre Vicepresidenti, due scelti tra i Consiglieri designati dalla parte che non ha espresso il Presidente ed il terzo scelto tra i Consiglieri designati dalla stessa parte che ha espresso il Presidente.

ART. 18 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, che lo preside, dai Vicepresidenti e da un massimo di altri dieci membri scelti in numero paritario tra i Consiglieri designati da IBC e da ADM.

Il Comitato di Presidenza, oltre ad esercitare i poteri ricevuti dal Consiglio Direttivo al momento della sua costituzione, coadiuva il Presidente nelle iniziative associative deliberate e svolge una funzione propositiva per il Consiglio Direttivo.

In casi di particolare urgenza o nell’impossibilità di costituire validamente il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza può assumere le decisioni che competono al Consiglio stesso, con l’obbligo di dare comunicazione del proprio operato nella prima riunione successiva.

Per la convocazione e per la validità delle deliberazioni del Comitato di Presidenza si applicano le disposizioni del precedente art. 15.
Il Consiglio Direttivo individua tra il Presidente ed i Vicepresidenti i due soggetti, uno per ciascuna delle due parti che costituiscono l’Associazione, che vengono incaricati di presiedere congiuntamente l’attività ECR.

ART. 19 - Il Comitato Tecnico

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico cui affidare, in particolare, la gestione degli strumenti abilitanti del sistema GS1, con l’obiettivo di migliorarne l’implementazione, la misurazione dei livelli di adozione e la relazione con gli interlocutori tecnici delle Imprese utilizzatrici.

I criteri di formazione, le modalità di funzionamento, i compiti ed i poteri del Comitato Tecnico sono definiti dal Consiglio Direttivo mediante approvazione di un apposito Regolamento.

ART. 20- Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea.

La carica del Revisore è incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha la funzione di controllare la contabilità ed i rendiconti dell'Associazione. A tal fine può esaminare tutti i libri, le scritture, i documenti contabili, chiedendo informazioni e chiarimenti al Consiglio Direttivo.
Ogni anno predispone una relazione per l'Assemblea sul rendiconto che il Consiglio Direttivo dovrà fargli pervenire in tempo utile.

ART. 21 - Il Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo sceglie il Direttore Generale, conferendogli i poteri necessari allo svolgimento delle sue mansioni, con il compito di assicurare, in accordo con il Presidente ed in base alle direttive del Consiglio Direttivo, il funzionamento dell'Associazione.

Il Direttore Generale deve essere scelto tra persone, di provata esperienza e di elevata competenza, del tutto estranee all'Associazione; il suo compenso viene fissato dal Presidente d’accordo con i Vice Presidenti.

ART. 22 - Rendiconto annuale

Il Rendiconto annuale, approvato con le modalità fissate nel presente Statuto, è composto da Stato Patrimoniale e da Conto Economico; il Rendiconto ha valore di rendiconto economico e finanziario.

Ogni eccedenza attiva risultante dal Rendiconto viene portata alle riserve patrimoniali od è posta a disposizione del Consiglio Direttivo per ogni successivo utilizzo da parte dell’Associazione, esclusa tassativamente ogni distribuzione, anche indiretta, delle suddette eccedenze, nonché di fondi o di riserve, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

ART. 23 - Collegio Arbitrale

Qualunque controversia sull’interpretazione del presente Statuto o comunque derivante o connessa alla partecipazione a GS1 ITALY, con la sola esclusione delle controversie concernenti il pagamento di quote e di contributi associativi, è decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre Membri, di cui i primi due designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due. In nessun caso gli arbitri potranno essere scelti tra i Membri del Consiglio Direttivo.

Qualora, trascorsi trenta giorni dalla loro nomina, i due arbitri designati dalle parti non abbiano provveduto alla nomina del terzo, questa dovrà essere affidata al Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale decide secondo equità e non è soggetto ad alcun vincolo circa la procedura da seguire, sempreché sia garantita alle parti ogni più ampia facoltà difensiva.
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono inappellabili.

ART. 24 - Scioglimento

Qualora IBC od ADM, per qualunque motivo, intendessero cessare la propria partecipazione a GS1 ITALY dovranno rendersi disponibili ad approvare le modifiche al presente Statuto che consentiranno, nel rispetto delle norme di legge,  la prosecuzione dell’attività associativa.

L’Assemblea straordinaria che per accordo tra IBC ed ADM deliberasse lo scioglimento dell’Associazione dovrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L’eventuale eccedenza attiva risultante dal patrimonio associativo sarà devoluta a favore di altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 662/96, fatte salve diverse disposizioni in materia.

Approvato dall’Assemblea del 12/04/2018